Il Decreto del 9 novembre 2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 febbraio 2008 contiene le "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cerambicide Anoplophora chinensis".
All’art. 5 - Denuncia casi sospetti - viene fatto obbligo a chiunque rilevi la presenza di Anoplophora chinensis o di piante attaccate da questo cerambicide sia su suolo pubblico che su suolo privato, di segnalarlo ai Servizi Fitosanitari Regionali di competenza o in alternativa al proprio comune di appartenenza.
I Servizi Fitosanitari Regionali dal canto loro hanno l’obbligo di predisporre un programma sistematico di monitoraggio delle aree in cui è stata segnalata la presenza di Anoplophora chinensis.
La tempestività della segnalazioni sono elemento fondamentale per evitare la diffusione del tarlo asiatico, impedire che possa creare danni ingenti al patrimonio arboreo e arbustivo del territorio e infine preservare le aree ancora indenni dal parassita.
Vale la pena sottolineare che all’art. 13 – Sanzioni – si prevede, fatta eccezione per quanto contenuto nell’art. 500 del Codice Penale, una sanzione amministrativa per chi non ottempera alle disposizioni del decreto.
In particolare, facendo riferimento all’art. 54 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214, tali sanzioni possono variare, a seconda dell’inottemperanza, da 500 a 3000 euro.