In Italia la sola regione che ha legiferato in materia di lotta al tarlo asiatico è la Lombardia, peraltro unica regione fino al 2008 il cui era stato rilevato il cerambicide Anoplophora chinensis.
Il Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 12 del 23 marzo 2009 riporta il D.d.s. 12 marzo 2009 – n. 2048 – Misure regionali di controllo ed eradicazione di Anoplophora chinensis in Regione Lombardia.
Detto decreto, a firma del Dirigente della Struttura Servizi Fitosanitaria e Assistenza alle Imprese, fondamentalmente riprende la normativa nazionale e i decreti regionali già in essere ma si pone l’obiettivo di riunire in un unico testo tutte le misure necessarie per il controllo e l’eradicazione del tarlo asiatico nonché prendere atto delle nuove conoscenze acquisite per contrastare la diffusione del cerambicide.
Le misure obbligatorie vengono riportate nell’Allegato 1 e sono estese a tutto il territorio regionale, comprese le proprietà private ed i vivai.
Le novità rispetto alla normativa nazionale riguardano alcune disposizioni concernenti le aziende vivaistiche per le quali si fa obbligo di avvertire il Servizio Fitosanitario Regionale, con almeno 15 gg di anticipo, l’importazione o la commercializzazione di piante sensibili al tarlo asiatico.
Si dettaglia inoltre il numero di interventi insetticidi da eseguire (quattro) ed il periodo (dall’inizio di giugno con una cadenza di 10- 15 gg sulle piante sensibili).
In merito agli abbattimenti il decreto si dilunga sulle misure da adottare per le ceppaie e per le radici di diametro superiore al centimetro.
Fermo restando che le migliori misure rimangono la triturazione o l’incenerimento, in alternativa si propone di eseguire la devitalizzazione chimica delle ceppaie e delle radici.
Il terreno sino a 2 metri dalla ceppaia (o dall’ultima radice affiorante) deve poi essere ricoperto con una rete metallica a maglie fini (da 1 a 5 mm) e fissata in modo da evitare sollevamenti della rete e la fuoriuscita dell’insetto adulto.
Tale rete deve essere controllata e mantenuta efficiente per almeno due anni.
Il Servizio Fitosanitario Regionale, come sancito dalla legislazione nazionale, può concedere deroghe dalle norme contenute nel decreto per piante di particolare pregio.
La Regione Lombardia infine fa obbligo alle Amministrazioni Comunali di dare la massima divulgazione delle misure fitosanitarie in modo da prevenire la diffusione dell’insetto in aree ancora indenni da Anoplophora chinensis.